Art. 5

Clausola di salvaguardia generale

In vigore dal 29 apr 2015
Clausola di salvaguardia generale Laddove l'Unione debba adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 41 dell'ASA, tale misura è adottata secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento, salvo diversamente indicato all'articolo 41 dell'ASA.
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