Art. 4
Adeguamenti tecnici
In vigore dal 29 apr 2015
Adeguamenti tecnici
Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento che sono necessari in seguito alle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e il Montenegro sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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