Art. 7
Circostanze eccezionali e critiche
In vigore dal 29 apr 2015
Circostanze eccezionali e critiche
Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 42, paragrafo 4, dell'ASA, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 41 e 42 dell'ASA.
Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
La Commissione adotta le misure di cui al primo comma secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell', paragrafo 4, del presente regolamento.
Storico versioni
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