Art. 10

Dumping e sovvenzioni

In vigore dal 29 apr 2015
Dumping e sovvenzioni Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte dell'Unione delle misure di cui all'articolo 40, paragrafo 2, dell'ASA, l'introduzione delle misure antidumping e/o compensative è decisa in conformità delle disposizioni contenute, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 1225/2009 e/o nel regolamento (CE) n. 597/2009.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:752:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo