Art. 12

Frode o mancata cooperazione amministrativa

In vigore dal 29 apr 2015
Frode o mancata cooperazione amministrativa Qualora la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri o di propria iniziativa, accerti che sussistono le condizioni di cui all'articolo 46 dell'ASA, provvede senza indugio a: a) informarne il Consiglio; e b) notificare al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, corredate di informazioni oggettive, e ad avviare consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione. Tutte le pubblicazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 5, dell'ASA sono eseguite dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione può decidere, secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti a norma dell'articolo 46, paragrafo 4, dell'ASA.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:752:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo