Art. 11
Concorrenza
In vigore dal 29 apr 2015
Concorrenza
1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte dell'Unione delle misure di cui all'articolo 73 dell'ASA, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'ASA.
Le misure di cui all'articolo 73, paragrafo 10, dell'ASA sono adottate, in caso di aiuti, in conformità delle procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 597/2009 e, negli altri casi, in conformità delle procedure stabilite dall'articolo 207 del trattato.
2. Nel caso di pratiche che possano esporre l'Unione a misure prese dal Montenegro conformemente all'articolo 73 dell'ASA, la Commissione dopo aver esaminato il caso si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell'ASA. All'occorrenza, la Commissione prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 101, 102 e 107 del trattato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:752:oj#art-11