Art. 4
Responsabilità dei distributori
In vigore dal 27 apr 2015
Responsabilità dei distributori
1. I distributori di caldaie a combustibile solido garantiscono che:
a)
presso il punto vendita, tutte le caldaie a combustibile solido riportino l'etichetta, fornita dai fornitori a norma dell', paragrafo 1 o 2, applicandola all'esterno della parte anteriore della caldaia a combustibile solido, in modo che sia chiaramente visibile;
b)
le caldaie a combustibile solido offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda il prodotto esposto, siano commercializzate corredate delle informazioni fornite ai sensi dell'allegato VI, punto 1, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato VII;
c)
qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di caldaia a combustibile solido che fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello;
d)
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di caldaia a combustibile solido che ne descrive i parametri tecnici specifici, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello.
2. I distributori di insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari garantiscono che:
a)
le offerte relative a un insieme specifico indichino la classe di efficienza energetica di tale insieme, indicando sull'imballaggio l'etichetta fornita dal distributore a norma dell', paragrafo 3, lettera a), nonché la scheda prodotto fornita dal distributore a norma dell', paragrafo 3, lettera c), debitamente compilata con le caratteristiche di tale insieme;
b)
gli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'insieme esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite ai sensi dell'allegato VI, punto 2, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato VII;
c)
qualsiasi pubblicità relativa a uno specifico modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, modelli di dispositivi di controllo della temperatura e di dispositivi solari contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello;
d)
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari contenente specifici parametri tecnici, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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