Art. 6

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

In vigore dal 27 apr 2015
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata e il consumo di energia delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari con il presente regolamento tramite la procedura di cui all'allegato X.
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