Art. 2

Definizioni

In vigore dal 27 apr 2015
Definizioni Oltre alle definizioni di cui all' della direttiva 2010/30/UE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1. «caldaia a combustibile solido», un dispositivo munito di uno o più generatori di calore a combustibile solido che forniscono calore a un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua per raggiungere e mantenere a un livello desiderato la temperatura interna di uno o più ambienti chiusi, con una dispersione di calore dell'ambiente circostante non superiore al 6 % della potenza termica nominale; 2. «impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua», un sistema che usa l'acqua come mezzo di trasferimento del calore per distribuire il calore generato a livello centrale verso dispositivi che emettono calore per il riscaldamento di spazi chiusi di edifici o parti di essi, comprese le reti di teleriscaldamento e di riscaldamento urbano; 3. «generatore di calore a combustibile solido», la parte di una caldaia a combustibile solido che genera il calore mediante la combustione di combustibili solidi; 4. «potenza termica nominale» (Pr ), la potenza termica dichiarata di una caldaia a combustibile solido all'atto di riscaldare ambienti chiusi con il combustibile preferito, espressa in kW; 5. «combustibile solido», un combustibile solido a temperatura ambientale interna normale, compresa la biomassa solida e i combustibili fossili solidi; 6. «biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; 7. «biomassa lignea», biomassa derivata da alberi, cespugli e arbusti, compresi tronchi, trucioli, legno compresso granulare (pellet), legno compresso a mattonelle (bricchette) e segatura; 8. «biomassa non lignea», biomassa diversa dalla biomassa lignea, tra cui paglia, miscantus sinensis, giunchi, chicchi, semi, noccioli d'oliva, sansa d'oliva e gusci; 9. «combustibile fossile», combustibile diverso dalla biomassa, compresi antracite, lignite, coke, carbone bituminoso; ai fini del presente regolamento si include anche la torba; 10. «caldaia a biomassa», caldaia a combustibile solido che usa biomassa come combustibile privilegiato; 11. «caldaia a biomassa non lignea», una caldaia che usa biomassa non lignea come combustibile privilegiato e per la quale la biomassa lignea, i combustibili fossili o le miscele di biomassa e combustibili fossili non figurano tra i combustibili idonei; 12. «combustibile privilegiato», l'unico combustibile solido per la caldaia da usarsi in via preferenziale secondo le istruzioni del fornitore; 13. «altro combustibile idoneo», un combustibile solido diverso da quello privilegiato che può essere usato nella caldaia secondo le istruzioni del fornitore e comprende tutti i combustibili suscettibili menzionati nel manuale d'istruzioni per installatori e utenti finali, sui siti ad accesso libero del produttore, nel materiale promozionale e nelle pubblicità; 14. «caldaia di cogenerazione a combustibile solido», una caldaia a combustibile solido in grado di generare simultaneamente calore ed elettricità; 15. «apparecchio di riscaldamento supplementare», una caldaia secondaria o una pompa di calore ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 o una caldaia secondaria a combustibile solido che genera calore supplementare nei casi in cui la domanda di calore sia superiore alla potenza termica nominale della caldaia a combustibile solido primaria; 16. «dispositivo di controllo della temperatura», un dispositivo che funge da interfaccia con l'utilizzatore finale per quanto riguarda i valori e gli intervalli temporali della temperatura interna desiderata e trasmette i dati pertinenti a un'interfaccia della caldaia a combustibile solido come un'unità centrale di elaborazione, consentendo in tal modo di regolare la temperatura all'interno; 17. «dispositivo solare», un sistema esclusivamente solare, un collettore solare, un serbatoio per l'acqua calda di origine solare o una pompa del circuito del collettore, ciascuno commercializzato separatamente; 18. «sistema esclusivamente solare», un dispositivo munito di uno o più collettori solari e serbatoi per l'acqua calda di origine solare ed eventuali pompe nel circuito del collettore nonché altre parti, commercializzato come singola unità e non munito di generatore di calore, fatta eccezione per uno o più elementi riscaldanti ausiliari a immersione; 19. «collettore solare», un dispositivo progettato per assorbire l'irraggiamento solare globale e trasferire l'energia calorifica così prodotta verso un fluido vettore; 20. «serbatoio per l'acqua calda di origine solare», un serbatoio per l'acqua calda per immagazzinare l'energia calorifica prodotta da uno o più collettori solari; 21. «serbatoio per l'acqua calda», un dispositivo per immagazzinare acqua calda destinata a fini sanitari o di riscaldamento di ambienti, ivi compresi eventuali additivi, non munito di generatore di calore, fatta eccezione per uno o più elementi riscaldanti ausiliari a immersione; 22. «apparecchio di riscaldamento ausiliario a immersione», una resistenza elettrica che sfrutta l'effetto Joule, che costituisce parte di un serbatoio per l'acqua calda e che genera calore solo quando la fonte esterna di calore è interrotta (compresi i periodi di manutenzione) o fuori servizio, o che costituisce parte di un serbatoio per l'acqua calda di origine solare e fornisce calore quando la fonte solare di calore non è sufficiente a soddisfare i livelli richiesti di confort; 23. «insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari», un insieme proposto all'utilizzatore finale e composto da una caldaia a combustibile solido abbinata a uno o più apparecchi di riscaldamento supplementari, uno o più dispositivi di controllo della temperatura oppure uno o più dispositivi solari; 24. «caldaia mista», una caldaia a combustibile solido progettata anche per erogare calore finalizzato a produrre acqua calda potabile o per usi sanitari a livelli di temperatura, quantitativi e flussi dati in intervalli determinati, collegata a una fonte esterna di acqua potabile o per usi sanitari; Ai fini degli allegati da II a X, l'allegato I stabilisce definizioni supplementari.
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