Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 27 apr 2015
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce requisiti per l'etichettatura energetica e la comunicazione di informazioni di prodotto supplementari delle caldaie a combustibile solido aventi una potenza nominale non superiore a 70 kW e agli insiemi di caldaia a combustibile solido aventi una potenza nominale non superiore a 70 kW, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari.
2. Il presente regolamento non si applica:
a)
alle caldaie che generano calore solo per la produzione di acqua calda potabile o per usi sanitari;
b)
alle caldaie per il riscaldamento e la distribuzione di vettori gassosi per il trasferimento del calore quali vapore o aria;
c)
alle caldaie di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente aventi una potenza elettrica massima pari o superiore a 50 kW;
d)
alle caldaie a biomassa non lignea.
Storico versioni
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