Art. 3
Responsabilità dei fornitori e calendario
In vigore dal 27 apr 2015
Responsabilità dei fornitori e calendario
1. Dal 1o aprile 2017 i fornitori che commercializzano o mettono in servizio caldaie a combustibile solido, comprese quelle integrate in insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, garantiscono che:
a)
ogni caldaia a combustibile solido sia corredata di un'etichetta stampata di formato e contenente le informazioni di cui all'allegato III, punto 1.1, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II e ogni caldaia a combustibile solido destinata a essere usata in un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari sia corredata di una seconda etichetta di formato e contenente le informazioni di cui all'allegato III, punto 2;
b)
un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.1, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di caldaia a combustibile solido;
c)
per ogni caldaia a combustibile solido sia allegata una scheda prodotto a norma dell'allegato IV, punto 1, e per ogni caldaia a combustibile solido destinata a essere usata in un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari sia fornita una seconda scheda a norma dell'allegato IV, punto 2;
d)
una scheda prodotto elettronica, a norma dell'allegato IV, punto 1, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di caldaia a combustibile solido;
e)
la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 1, sia fornita su richiesta alle autorità degli Stati membri e alla Commissione;
f)
qualsiasi pubblicità relativa a uno specifico modello di caldaia a combustibile solido che fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello;
g)
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di caldaia a combustibile solido che ne descrive i parametri tecnici specifici, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello.
2. Dal 26 settembre 2019 i fornitori che commercializzano o mettono in servizio caldaie a combustibile solido, comprese quelle integrate in insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, garantiscono che:
a)
ciascuna caldaia a combustibile solido sia corredata di un'etichetta stampata di formato e contenente le informazioni di cui all'allegato III, punto 1.2, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II;
b)
un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.2, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di caldaia a combustibile solido.
3. Dal 1o aprile 2017 i fornitori che commercializzano o mettono in servizio insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, garantiscono che:
a)
per ciascun insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi solari e dispositivi di controllo della temperatura sia presente un'etichetta stampata di formato e contenente le informazioni di cui all'allegato III, punto 2, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II;
b)
un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 2, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di caldaia a combustibile solido per ciascun modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari;
c)
per ciascun insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, sia fornita una scheda prodotto, come disposto all'allegato IV, punto 2;
d)
per ciascun modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, sia fornita una scheda prodotto elettronica, come disposto all'allegato IV, punto 2;
e)
la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 2, sia fornita su richiesta alle autorità degli Stati membri e alla Commissione;
f)
qualsiasi pubblicità relativa a uno specifico modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello;
g)
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari contenente specifici parametri tecnici, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello.
Storico versioni
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