Art. 8

Entrata in vigore

In vigore dal 24 apr 2015
Entrata in vigore 1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   Esso si applica dal 1o gennaio 2018 agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale diversi da quelli a combustibile solido privi di condotto di evacuazione o aperti a camino. Tuttavia, l', paragrafo 1, lettere f) e g), e l', lettere b), c) e d), si applicano a partire dal 1o aprile 2018. 3.   Dal 1o gennaio 2022 si applica agli apparecchi a combustibile solido privi di condotto di evacuazione e a quelli aperti a camino. Tuttavia, l', paragrafo 2, lettere f) e g), e l', lettere b), c) e d), si applicano a partire dal 1o aprile 2022.
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Entrata in vigore (Art. 8 Regolamento (UE) 2015/1186) — Testo vigente | Portale Normativo