Art. 3
Responsabilità dei fornitori e calendario
In vigore dal 24 apr 2015
Responsabilità dei fornitori e calendario
1. A decorrere dal 1o gennaio 2018 i fornitori che immettono in commercio o mettono in servizio apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale diversi da quelli a combustibile solido privi di condotto di evacuazione o aperti a camino sono tenuti a garantire che:
a)
l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale sia corredato di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II;
b)
un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II sia messa a disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale;
c)
l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale sia munito di una scheda prodotto come disposto all'allegato IV;
d)
una scheda prodotto elettronica, come disposto all'allegato IV, sia messa a disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale;
e)
la documentazione tecnica di cui all'allegato V sia fornita su richiesta alle autorità degli Stati membri e alla Commissione;
f)
la pubblicità relativa ad un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello;
g)
il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2022 i fornitori che immettono in commercio o mettono in servizio apparecchi per il riscaldamento a combustibile solido privi di condotto di evacuazione o aperti a camino sono tenuti a garantire che:
a)
l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale sia corredato di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II;
b)
un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II sia messa a disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale;
c)
l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale sia munito di una scheda prodotto come disposto all'allegato IV;
d)
una scheda prodotto elettronica, come disposto all'allegato IV, sia messa a disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale;
e)
la documentazione tecnica di cui all'allegato V sia fornita su richiesta alle autorità degli Stati membri e alla Commissione;
f)
la pubblicità relativa ad un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello;
g)
il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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