Art. 3

Responsabilità dei fornitori e calendario

In vigore dal 24 apr 2015
Responsabilità dei fornitori e calendario 1.   A decorrere dal 1o gennaio 2018 i fornitori che immettono in commercio o mettono in servizio apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale diversi da quelli a combustibile solido privi di condotto di evacuazione o aperti a camino sono tenuti a garantire che: a) l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale sia corredato di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II; b) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II sia messa a disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale; c) l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale sia munito di una scheda prodotto come disposto all'allegato IV; d) una scheda prodotto elettronica, come disposto all'allegato IV, sia messa a disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale; e) la documentazione tecnica di cui all'allegato V sia fornita su richiesta alle autorità degli Stati membri e alla Commissione; f) la pubblicità relativa ad un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello; g) il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello. 2.   A decorrere dal 1o gennaio 2022 i fornitori che immettono in commercio o mettono in servizio apparecchi per il riscaldamento a combustibile solido privi di condotto di evacuazione o aperti a camino sono tenuti a garantire che: a) l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale sia corredato di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II; b) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II sia messa a disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale; c) l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale sia munito di una scheda prodotto come disposto all'allegato IV; d) una scheda prodotto elettronica, come disposto all'allegato IV, sia messa a disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale; e) la documentazione tecnica di cui all'allegato V sia fornita su richiesta alle autorità degli Stati membri e alla Commissione; f) la pubblicità relativa ad un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello; g) il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:1186:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Responsabilità dei fornitori e calendario (Art. 3 Regolamento (UE) 2015/1186) — Testo vigente | Portale Normativo