Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 24 apr 2015
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce requisiti per l'etichettatura energetica e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari applicabili agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale aventi una potenza termica nominale inferiore o pari a 50 kW.
Il presente regolamento non si applica:
a)
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici;
b)
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizzano un ciclo a compressione di vapore o un ciclo di assorbimento per la produzione di calore azionato da compressori elettrici o combustibili;
c)
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido previsti solo e specificamente per la combustione di biomassa non legnosa;
d)
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale previsti specificamente per scopi diversi dal riscaldamento di ambienti interni al fine di raggiungere e mantenere un determinato comfort termico per le persone grazie alla convezione termica o all'irraggiamento termico;
e)
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale previsti solo e specificamente per ambienti esterni;
f)
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale la cui potenza termica diretta, alla potenza termica nominale, è inferiore al 6 % della potenza termica diretta e indiretta combinate;
g)
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che non sono assemblati in fabbrica o che non sono forniti dal medesimo fabbricante come componenti prefabbricati o parti per assemblaggio sul posto;
h)
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso e a tubo radiante;
i)
ai prodotti di riscaldamento ad aria;
j)
alle stufe per sauna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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