Art. 4
Responsabilità dei rivenditori
In vigore dal 24 apr 2015
Responsabilità dei rivenditori
I distributori di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono tenuti a garantire che:
a)
presso il punto vendita gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale riportino l'etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell', all'esterno della parte anteriore dell'apparecchio, in modo che risulti chiaramente visibile;
b)
gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda il prodotto esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato VII;
c)
la pubblicità relativa ad un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello;
d)
il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:1186:oj#art-4