Art. 6
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
In vigore dal 24 apr 2015
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale conformemente alla procedura stabilita nell'allegato IX.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:1186:oj#art-6