Art. 6

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

In vigore dal 24 apr 2015
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale conformemente alla procedura stabilita nell'allegato IX.
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