Art. 2

Selezione degli organismi incaricati dell'esecuzione dei programmi semplici

In vigore dal 23 apr 2015
Selezione degli organismi incaricati dell'esecuzione dei programmi semplici 1.   Nella scelta degli organismi incaricati dell'esecuzione dei programmi semplici le organizzazioni proponenti devono dar prova della massima efficienza, adottando tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni in cui l'esecuzione imparziale e obiettiva del programma sia compromessa per motivi inerenti a interessi economici, affinità politiche o nazionali, legami familiari o affettivi od ogni altra comunanza di interessi («conflitto d'interessi»). 2.   L'organizzazione proponente, laddove sia un organismo di diritto pubblico ai sensi dell', paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE, deve selezionare organismi incaricati dell'esecuzione dei programmi semplici conformemente alla legislazione nazionale che recepisce la direttiva.
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