Art. 4
Costi dei programmi semplici ammissibili al finanziamento dell'Unione.
In vigore dal 23 apr 2015
Costi dei programmi semplici ammissibili al finanziamento dell'Unione.
1. I costi ammissibili al finanziamento dell'Unione soddisfano i seguenti criteri:
a)
sono effettivamente sostenuti dall'organizzazione proponente nel corso dell'esecuzione del programma, ad eccezione di quelli relativi alle relazioni e alla valutazione finali;
b)
sono indicati nella stima della dotazione finanziaria complessiva del programma;
c)
sono necessari all'esecuzione del programma oggetto del cofinanziamento;
d)
sono identificabili e verificabili, in particolare in quanto iscritti nei registri contabili dell'organizzazione proponente e fissati secondo i principi contabili vigenti nello Stato membro in cui è stabilita l'organizzazione proponente;
e)
soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili;
f)
sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
2. Gli inviti a presentare proposte di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1144/2014 precisano le categorie di costi considerate ammissibili al finanziamento dell'Unione.
Tuttavia, le seguenti categorie di costi sono ammissibili:
a)
in deroga all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 907/2014, i costi relativi ad una cauzione fornita da una banca o da un istituto finanziario e presentati dall'organizzazione proponente se la cauzione è necessaria ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1144/2014;
b)
i costi relativi agli audit esterni, ove tali audit siano richiesti a supporto delle domande di pagamento;
c)
i costi del personale limitatamente a stipendi, oneri sociali e altri costi compresi nella retribuzione del personale assegnato all'esecuzione del programma, secondo la normativa nazionale applicabile o in forza del contratto di assunzione, i costi per le persone fisiche che lavorano a diretto contatto con l'organizzazione proponente senza rientrare un contratto di assunzione o sono distaccate da un terzo dietro remunerazione;
d)
l'imposta sul valore aggiunto (IVA), se non è recuperabile in virtù della legislazione nazionale sull'IVA e se è versata da beneficiari diversi dai soggetti non passivi definiti all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (14);
e)
i costi di studi di valutazione dei risultati delle azioni di informazione e di promozione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1144/2014, realizzati da un organo esterno indipendente e qualificato.
3. I costi indiretti ammissibili sono calcolati applicando un tasso forfettario del 4 % dei costi totali diretti ammissibili per il personale dell'organizzazione proponente.
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