Art. 1
Condizioni alle quali le organizzazioni proponenti possono presentare un programma semplice o multiplo
In vigore dal 23 apr 2015
Condizioni alle quali le organizzazioni proponenti possono presentare un programma semplice o multiplo
1. Le organizzazioni proponenti di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014 possono presentare una proposta di programma di informazione e di promozione purché siano rappresentative del settore o del prodotto interessato come segue:
a)
le organizzazioni professionali o interprofessionali stabilite in uno Stato membro o a livello dell'Unione, ai sensi dell', paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1144/2014, sono considerate rappresentative del settore interessato dal programma:
i)
se rappresentano almeno il 50 % dei produttori o il 50 % del volume o del valore commercializzabile della produzione del prodotto/dei prodotti o del settore interessati, nello Stato membro interessato o a livello dell'Unione; oppure
ii)
se sono organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) o dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);
b)
un gruppo, definito all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), e di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerato rappresentativo del nome protetto, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, e interessato dal programma se rappresenta almeno il 50 % del volume o valore di produzione del prodotto o dei prodotti commerciabili il cui nome è protetto;
c)
un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori di cui all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerata rappresentativa del prodotto/dei prodotti o del settore interessati dal programma se è riconosciuta dallo Stato membro ai sensi degli articoli 154 o 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1379/2013;
d)
ad eccezione dei programmi svolti dopo una perdita di fiducia del consumatore, l'organismo del settore agroalimentare di cui all', paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerato rappresentativo del settore/dei settori interessati dal programma se i suoi membri includono rappresentanti del prodotto/dei prodotti o del settore.
2. In deroga alla lettera a), punto i) e alla lettera b) del paragrafo 1, si possono accettare soglie più basse se nella proposta l'organizzazione proponente dimostra la presenza di circostanze specifiche, compresi dati concreti sulla struttura del mercato a giustificazione del trattamento dell'organizzazione proponente come rappresentante del prodotto/dei prodotti o del settore interessati.
3. L'organizzazione proponente dispone delle risorse tecniche, finanziarie e professionali necessarie a svolgere efficacemente il programma.
4. L'organizzazione proponente non riceve sostegno per programmi di informazione e di promozione relativi al medesimo prodotto o regime, svolti nel medesimo mercato geografico, per più di due volte consecutive.
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