Art. 1.tit_1
Condizioni alle quali le organizzazioni proponenti possono presentare un programma semplice o multiplo
In vigore dal 23 apr 2015
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:1829:oj#art-1.tit_1