Art. 4

Elementi di prova riguardanti i criteri di approvazione

In vigore dal 24 mar 2015
Elementi di prova riguardanti i criteri di approvazione Gli elementi di prova contengono informazioni sufficienti per consentire all'autorità di vigilanza di valutare se la domanda soddisfa i criteri di cui all'articolo 90 della direttiva 2009/138/CE e agli articoli da 62 a 65 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (3). Gli elementi di prova comprendono almeno le informazioni di cui al secondo e al settimo comma del presente articolo. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione fornisce informazioni riguardanti la natura dell'elemento dei fondi propri accessori e la capacità di assorbimento di perdite dell'elemento dei fondi propri di base in cui l'elemento dei fondi propri accessori è convertito una volta richiamato, compreso quanto segue: a) i termini giuridici o contrattuali dell'elemento, unitamente ai termini di qualsiasi accordo collegato e a prove del fatto che la controparte ha sottoscritto o sottoscriverà il contratto e qualsiasi accordo collegato; b) prove del fatto che il contratto e qualsiasi accordo collegato sono giuridicamente vincolanti e opponibili in tutte le giurisdizioni pertinenti, sulla base di un parere giuridico; c) il periodo di vigenza del contratto e, se diverso, il periodo in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può richiamare l'elemento; d) una conferma del fatto che l'elemento dei fondi propri accessori, una volta richiamato e versato, avrà tutti gli aspetti di un elemento dei fondi propri di base classificati nel livello 1 conformemente all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2015/35, o tutti gli aspetti di un elemento dei fondi propri di base classificati nel livello 2 conformemente all'articolo 73 del regolamento citato; e) una conferma del fatto che i termini contrattuali dell'elemento non contengono disposizioni tali che potrebbero disincentivare l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dal richiamare l'elemento per assorbire perdite o che potrebbero limitare la capacità dell'elemento di essere richiamabile su richiesta; f) una conferma del fatto che l'elemento dei fondi propri accessori o i suoi benefici saranno a disposizione soltanto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e non potranno essere trasferiti o assegnati a nessun altro soggetto né potranno essere gravati in alcun altro modo; g) eventuali fattori che limitano le condizioni alle quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione potrebbe richiamare l'elemento, comprese, ma non solo, le condizioni di stress specifiche dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione o le più generali condizioni di stress del mercato; h) eventuali obblighi, aspettative o intese esistenti o futuri in base ai quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione verserà fondi o fornirà qualsiasi altro beneficio alla controparte o a terzi in relazione all'elemento in circostanze diverse dal rimborso di un elemento dei fondi propri di base conformemente agli aspetti di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 73, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35; i) una copia del piano di gestione patrimoniale a medio termine che indichi anche in che modo l'elemento contribuirà alla struttura patrimoniale esistente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e come esso potrebbe consentire all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di soddisfare i propri requisiti patrimoniali esistenti o futuri. Fatti salvi i casi in cui trova applicazione l'articolo 63, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/35 e in cui lo status di un gruppo di controparti può essere valutato come se fosse un'unica controparte, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione fornisce informazioni sullo status di ciascuna controparte, compresi i seguenti elementi: a) i nomi e una descrizione di ciascuna controparte, inclusa la natura di qualsiasi rapporto tra l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e la controparte; b) una valutazione del rischio di inadempimento delle controparti, a corredo della valutazione dell'autorità di vigilanza di cui all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35; c) una valutazione della posizione di liquidità delle controparti, a corredo della valutazione dell'autorità di vigilanza di cui all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/35; d) una valutazione della disponibilità a pagare delle controparti, a corredo della valutazione dell'autorità di vigilanza di cui all'articolo 63, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/35; e) una descrizione della gamma di circostanze in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione potrebbe richiamare l'elemento, comprese le aspettative correnti in merito a quando l'elemento potrebbe essere richiamato prima o al momento della non conformità al requisito patrimoniale di solvibilità o al requisito patrimoniale minimo; f) informazioni relative ad altri eventuali fattori inerenti allo status delle controparti, a corredo della valutazione dell'autorità di vigilanza di cui all'articolo 63, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/35. Se le controparti sono trattate come un gruppo di controparti conformemente all'articolo 63, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/35, le informazioni di cui alle lettere da a) a f) del terzo comma sono fornite in riferimento al gruppo di controparti. Se la controparte fa parte dello stesso gruppo o sottogruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in virtù dell'articolo 213 della direttiva 2009/138/CE e ha impegni a titolo di elementi dei fondi propri accessori nei confronti di soggetti diversi facenti parte del gruppo, le informazioni di cui alle lettere da b) a f) del terzo comma comprendono prove della capacità della controparte di soddisfare contemporaneamente una pluralità di richiami di elementi dei fondi propri accessori, tenendo conto delle circostanze e dei soggetti del gruppo. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione fornisce informazioni sulla recuperabilità dei fondi, compreso quanto segue: a) informazioni dettagliate su accordi che potrebbero aumentare la recuperabilità dell'elemento, compresa la disponibilità di garanzie collaterali; b) informazioni dettagliate su eventuali disposizioni della legislazione nazionale nelle giurisdizioni pertinenti che potrebbero impedire che un richiamo sia fatto o soddisfatto, anche in caso di avvio di procedure di risoluzione, amministrazione o insolvenza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione; c) informazioni dettagliate su accordi o circostanze che potrebbero impedire che un richiamo sia fatto o soddisfatto in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie, compresa la non conformità al requisito patrimoniale di solvibilità o al requisito patrimoniale minimo. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione fornisce informazioni sui richiami fatti in passato, compreso quanto segue: a) informazioni sulla sua esperienza di richiami fatti in passato o di raccolta di altri fondi dovuti dalle stesse controparti o da controparti simili in circostanze identiche o simili; b) tutti i dati di mercato rilevanti che sono disponibili per quanto riguarda i richiami fatti in passato o la raccolta di altri fondi dovuti dalle stesse controparti o da controparti simili in circostanze identiche o simili; c) una valutazione della rilevanza e dell'affidabilità delle informazioni di cui alle lettere a) e b) per quanto riguarda il previsto esito dei richiami futuri da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione fornisce una descrizione delle procedure di cui dispone per individuare qualsiasi variazione futura che possa avere l'effetto di ridurre la capacità di assorbimento di perdite dell'elemento dei fondi propri accessori, come specificato all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35. Tale descrizione comprende quanto segue: a) le modalità di individuazione delle variazioni: i) della struttura o dei termini contrattuali dell'accordo, compresi la cancellazione o la scadenza di un elemento dei fondi propri accessori oppure l'uso o il richiamo parziale o integrale di un elemento dei fondi propri accessori; ii) dello status delle controparti interessate, compreso l'inadempimento di una controparte; iii) della recuperabilità dell'elemento dei fondi propri accessori, compresi i richiami di altri elementi dei fondi propri accessori forniti dalle stesse controparti; b) le modalità di segnalazione all'autorità di vigilanza delle variazioni individuate, compresi i meccanismi messi in atto per individuare il momento in cui la variazione dovrebbe essere segnalata all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa e all'autorità di vigilanza. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione include nella domanda prove documentali relative al proprio processo decisionale interno.
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