Art. 6
Decisione sulla domanda
In vigore dal 24 mar 2015
Decisione sulla domanda
Quando l'autorità di vigilanza adotta una decisione su una domanda, la comunica senza indugio e per iscritto all'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Se l'autorità di vigilanza approva un importo inferiore a quello richiesto dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione o respinge la domanda di approvazione, comunica i motivi della propria decisione.
Se l'autorità di vigilanza ha concesso l'approvazione a condizione che il contratto sia sottoscritto, l'impresa di assicurazione e di riassicurazione lo sottoscrive senza indugio alle condizioni su cui era basata l'approvazione e trasmette all'autorità di vigilanza una copia del contratto firmato.
L'impresa di assicurazione o di riassicurazione non considera ammissibile l'elemento dei fondi propri accessori o il metodo finché il contratto non è stato sottoscritto.
Storico versioni
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