Art. 5

Valutazione della domanda

In vigore dal 24 mar 2015
Valutazione della domanda L'autorità di vigilanza conferma il ricevimento della domanda dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Una domanda è considerata completa dall'autorità di vigilanza se affronta tutte le questioni di cui agli articoli da 2 a 4. L'autorità di vigilanza conferma la completezza o meno della domanda tempestivamente e almeno entro 30 giorni dal suo ricevimento. L'autorità di vigilanza garantisce che il periodo di tempo entro il quale adotta una decisione in merito a una domanda è ragionevole e non superiore a tre mesi dal ricevimento di una domanda completa, salvo che sussistano circostanze eccezionali comunicate tempestivamente per iscritto all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. In presenza di circostanze eccezionali l'autorità di vigilanza adotta una decisione in merito a una domanda entro un massimo di sei mesi dal ricevimento di una domanda completa. Il fatto che l'autorità di vigilanza abbia deciso che una domanda è completa non le impedisce di richiedere ulteriori informazioni necessarie per valutare la domanda. La richiesta specifica le ulteriori informazioni necessarie e i motivi della richiesta. I giorni compresi tra la data in cui l'autorità di vigilanza richiede tali informazioni e la data in cui le riceve non sono inclusi nel periodo di cui ai commi quinto e sesto. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa l'autorità di vigilanza di qualsiasi modifica apportata ai dettagli della domanda. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa l'autorità di vigilanza di una modifica apportata alla propria domanda, questa viene considerata come una nuova domanda salvo che: a) la modifica sia dovuta a una richiesta di ulteriori informazioni da parte dell'autorità di vigilanza, o b) l'autorità di vigilanza sia convinta che la modifica non influisca sensibilmente sulla valutazione della domanda da parte dell'autorità stessa. Un'impresa di assicurazione o di riassicurazione può ritirare una domanda, mediante notifica scritta, in qualsiasi fase, prima della decisione da parte dell'autorità di vigilanza. Se in seguito l'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta nuovamente la domanda o presenta una domanda aggiornata, l'autorità di vigilanza tratta quest'ultima come una nuova domanda.
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Valutazione della domanda (Art. 5 Regolamento (UE) 2015/499) — Testo vigente | Portale Normativo