Art. 2
Lettera di accompagnamento
In vigore dal 24 mar 2015
Lettera di accompagnamento
L'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta una lettera di accompagnamento che conferma tutte le seguenti affermazioni:
a)
qualsiasi termine giuridico o contrattuale che disciplina l'elemento dei fondi propri accessori o qualsiasi accordo collegato sono definiti in modo chiaro e inequivocabile;
b)
l'importo assegnato all'elemento dei fondi propri accessori nella domanda è conforme all'articolo 90, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE;
c)
la domanda riflette integralmente la sostanza economica dell'elemento dei fondi propri accessori, comprese le modalità in cui esso fornisce fondi propri di base una volta richiamato;
d)
tenendo conto dei probabili sviluppi futuri nonché delle circostanze esistenti alla data della domanda, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ritiene che l'elemento dei fondi propri accessori soddisfi i criteri di classificazione dei fondi propri;
e)
non sono stati omessi fatti che, se noti all'autorità di vigilanza, potrebbero influire sulla sua decisione in merito all'approvazione di un elemento dei fondi propri accessori, all'importo per il quale concedere l'approvazione di un elemento o al periodo di validità dell'approvazione di un metodo di calcolo.
La lettera di accompagnamento contiene altresì un elenco di altre domande presentate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di cui attualmente è prevista la presentazione entro i sei mesi successivi ai fini dell'approvazione di qualsiasi elemento di cui all'articolo 308 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, insieme alle corrispondenti date delle domande.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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