Art. 8
Cooperazione costante tra le autorità di vigilanza
In vigore dal 19 mar 2015
Cooperazione costante tra le autorità di vigilanza
1. Se la società veicolo che assume il rischio da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è autorizzata l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, le autorità di vigilanza interessate collaborano costantemente.
2. Le autorità di vigilanza scambiano informazioni pertinenti per l'esercizio dei compiti di vigilanza, comprese informazioni su qualsiasi azione di vigilanza prevista nei confronti della società veicolo o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che trasferiscono il rischio, qualora ciò possa influire sulla vigilanza della società veicolo in questione o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che trasferiscono il rischio. In tali circostanze le autorità di vigilanza comunicano tra loro senza indugio.
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