Art. 9
Consultazione preventiva prima del rilascio di un'autorizzazione
In vigore dal 19 mar 2015
Consultazione preventiva prima del rilascio di un'autorizzazione
Prima di rilasciare l'autorizzazione, l'autorità di vigilanza cui viene chiesta l'autorizzazione a fondare una società veicolo si consulta con l'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che trasferisce il rischio.
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