Art. 10

Comunicazione di cambiamenti

In vigore dal 19 mar 2015
Comunicazione di cambiamenti L'autorità di vigilanza di una società veicolo comunica immediatamente all'autorità di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che trasferisce il rischio alla società veicolo in questione qualsiasi informazione rilevante ricevuta da una società veicolo conformemente all'articolo 325, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/35 riguardante eventuali cambiamenti che possono influire sulla conformità della società veicolo ai requisiti di cui agli articoli da 318 a 324, 326 e 327 del citato regolamento. L'autorità di vigilanza comunica immediatamente la violazione dei requisiti di solvibilità da parte della società veicolo.
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Comunicazione di cambiamenti (Art. 10 Regolamento (UE) 2015/462) — Testo vigente | Portale Normativo