Art. 6
Revoca dell'autorizzazione
In vigore dal 19 mar 2015
Revoca dell'autorizzazione
1. L'autorità di vigilanza che rilascia l'autorizzazione a fondare la società veicolo può revocare l'autorizzazione di detta società veicolo se:
a)
la società veicolo non soddisfa più le condizioni originarie alle quali era stata rilasciata l'autorizzazione a fondare la società veicolo in questione;
b)
la società veicolo è gravemente inadempiente per quanto riguarda gli obblighi che le sono imposti dai regolamenti ad essa applicabili.
2. Nel caso citato al precedente paragrafo, lettera b), l'autorità di vigilanza considera che la società veicolo è gravemente inadempiente se non soddisfa il requisito di restare integralmente finanziata e se l'autorità di vigilanza ritiene che la società veicolo non sia in grado di ripristinare la conformità a tale requisito entro un periodo di tempo ragionevole.
3. Qualsiasi decisione di revoca dell'autorizzazione specifica tutte le motivazioni ed è comunicata senza indugio alla società veicolo.
Storico versioni
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