Art. 4

Decisione dell'autorità di vigilanza

In vigore dal 19 mar 2015
Decisione dell'autorità di vigilanza 1.   L'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui la società veicolo è o sarà stabilita decide in merito alla domanda di autorizzazione entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa. 2.   Nella decisione di rilasciare l'autorizzazione, l'autorità di vigilanza indica le attività che la società veicolo è autorizzata a svolgere e, se del caso, eventuali termini e condizioni relativi a tali attività. 3.   Qualsiasi decisione di negare l'autorizzazione specifica tutte le motivazioni ed è comunicata al richiedente da parte dell'autorità di vigilanza.
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