Art. 3
Introduzione dei prodotti
In vigore dal 2 mar 2015
Introduzione dei prodotti
Le partite di prodotti di cui all' soddisfano le seguenti condizioni:
a)
sono introdotte nell'Unione attraverso un posto d'ispezione frontaliero figurante nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE o in eventuali accordi pertinenti tra l'Unione e i paesi terzi, e
b)
sono notificate al posto d'ispezione frontaliero di entrata almeno due giorni lavorativi prima del loro arrivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:329:oj#art-3