Art. 3

Introduzione dei prodotti

In vigore dal 2 mar 2015
Introduzione dei prodotti Le partite di prodotti di cui all' soddisfano le seguenti condizioni: a) sono introdotte nell'Unione attraverso un posto d'ispezione frontaliero figurante nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE o in eventuali accordi pertinenti tra l'Unione e i paesi terzi, e b) sono notificate al posto d'ispezione frontaliero di entrata almeno due giorni lavorativi prima del loro arrivo.
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Introduzione dei prodotti (Art. 3 Regolamento (UE) 2015/329) — Testo vigente | Portale Normativo