Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 2 mar 2015
Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento prevede una deroga alle disposizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e animale che disciplinano l'introduzione nell'Unione di prodotti di origine animale o di alimenti contenenti tali prodotti destinati al sito espositivo di EXPO Milano 2015 quale indicato all'allegato I, punto 1 («sito espositivo di EXPO Milano 2015»).
Il presente regolamento non si applica ai molluschi bivalvi di cui all'allegato I, punto 2.1., del regolamento (CE) n. 853/2004 o agli alimenti derivati da tali animali.
Il presente regolamento si applica fatte salve le misure di salvaguardia adottate a norma dell'articolo 22 della direttiva 97/78/CE e in vigore durante il periodo di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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