Art. 2

Prescrizioni relative ai prodotti destinati al sito espositivo di EXPO Milano 2015

In vigore dal 2 mar 2015
Prescrizioni relative ai prodotti destinati al sito espositivo di EXPO Milano 2015 Gli Stati membri autorizzano l'introduzione di partite di prodotti di origine animale o di alimenti contenenti tali prodotti in provenienza da paesi terzi o da stabilimenti a partire dai quali le importazioni nell'Unione di tali prodotti o alimenti contenenti tali prodotti sono vietate a norma della legislazione dell'Unione, esclusivamente ai fini del loro utilizzo sul sito espositivo di EXPO Milano 2015 e a condizione che tali prodotti: a) provengano da un paese terzo che partecipa ufficialmente a EXPO Milano 2015 e siano destinati allo stand espositivo di tale paese terzo sul sito espositivo di EXPO Milano 2015; e b) siano imballati in contenitori o imballaggi sigillati che non consentono alcuna fuoriuscita del contenuto e siano contrassegnati con la dicitura «for exclusive destination EXPO Milano 2015» (esclusivamente a destinazione EXPO Milano 2015) in rosso e bianco e a caratteri leggibili proporzionati alle dimensione dei medesimi contenitori o imballaggi; e c) nel caso siano elencati nell'allegato II, soddisfino tutte le seguenti condizioni: i) sono autorizzati a transitare nell'Unione in conformità alle prescrizioni in materia di transito nell'Unione stabilite per ciascun prodotto negli atti giuridici di cui all'allegato II che si applicano per analogia, ii) sono accompagnati dal certificato veterinario per il transito o il magazzinaggio stabilito, per ciascuno dei prodotti elencati, nelle disposizioni richiamate nell'allegato II che si applicano per analogia, iii) sono accompagnati dal certificato veterinario di cui all'allegato III, iv) sono vincolati al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 576, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2454/93, v) nel caso siano destinati ad essere spostati da un posto d'ispezione frontaliero al di fuori dell'Italia, figurante nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE della Commissione (9) o in eventuali accordi pertinenti tra l'Unione e i paesi terzi, in Italia, sono vincolati a tale scopo al regime di transito esterno di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 prima di essere vincolati in Italia al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 576, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2454/93; d) nel caso non siano elencati nell'allegato II, soddisfino tutte le seguenti condizioni: i) sono accompagnati dal certificato veterinario di cui all'allegato III, ii) soddisfano le condizioni di cui alla lettera c), punti iv) e v), del presente articolo.
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