Art. 4

Compiti del posto d'ispezione frontaliero di entrata e delle autorità doganali competenti

In vigore dal 2 mar 2015
Compiti del posto d'ispezione frontaliero di entrata e delle autorità doganali competenti 1.   Il posto d'ispezione frontaliero di entrata svolge i seguenti compiti: a) esegue un controllo documentario e un controllo d'identità secondo quanto previsto all' della direttiva 97/78/CE; b) controlla se le partite di prodotti di cui all' provenienti da uno dei paesi terzi che partecipano a EXPO Milano 2015 sono destinate allo stand espositivo di detto paese terzo sul sito espositivo di EXPO Milano 2015; e c) rilascia un documento veterinario comune di entrata (DVCE) mediante il sistema TRACES, destinato all'unità veterinaria locale TRACES Milano Città IT03603 di cui all'allegato II della decisione 2009/821/CE («unità veterinaria locale Milano Città IT03603») o, nel caso in cui i prodotti siano dapprima spediti a un deposito doganale di cui all'allegato I, punto 2, all'unità TRACES competente per tale deposito doganale; d) provvede affinché le partite siano inviate direttamente al sito espositivo di EXPO Milano 2015 o a un deposito doganale di cui all'allegato I, punto 2; e) autorizza il transito delle partite non disciplinate dall'allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione (10) a condizione che queste siano inviate direttamente al sito espositivo di EXPO Milano 2015 o a un deposito doganale di cui all'allegato I, punto 2; f) respinge o distrugge i prodotti che non soddisfano le prescrizioni di cui all'. 2.   Il posto d'ispezione frontaliero di entrata e le autorità doganali competenti assicurano: a) che i prodotti siano vincolati al regime di ammissione temporanea in conformità all'articolo 576, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2454/93 fino a quando non siano stati consumati sul sito espositivo di EXPO Milano 2015 o distrutti secondo quanto previsto all', punti 10 e 11; b) se necessario, che la circolazione dei prodotti dal punto di entrata nell'Unione all'Italia, prima del vincolo al regime di ammissione temporanea, avvenga nell'ambito del regime di transito esterno di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
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