Art. 7
Trasferimento di proprietà
In vigore dal 17 dic 2014
Trasferimento di proprietà
1. In caso di vendita o altro tipo di trasferimento di proprietà di un peschereccio, il periodo di inammissibilità riguardante l'operatore che trasferisce il peschereccio e connesso alle infrazioni gravi commesse prima del cambiamento di proprietà non è trasferito al nuovo operatore. L'inammissibilità delle domande del nuovo operatore può derivare unicamente da nuove infrazioni gravi da esso commesse.
2. Tuttavia, qualora vengano assegnati punti di infrazione per infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008, elencate ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e commesse prima del cambiamento di proprietà del peschereccio, tali punti devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità del nuovo operatore a norma dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 2, lettera b), se tale operatore commette una nuova infrazione grave ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 elencata ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
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