Art. 8

Ritiro permanente della licenza di pesca

In vigore dal 17 dic 2014
Ritiro permanente della licenza di pesca In deroga all', quando la licenza di pesca di un operatore sia stata revocata a titolo definitivo per uno qualsiasi dei pescherecci posseduti o controllati da tale operatore: a) in conformità dell'articolo 129, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 o, se del caso, b) in conseguenza delle sanzioni per infrazioni gravi imposte dagli Stati membri in conformità dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1005/2008, tutte le domande presentate da tale operatore sono inammissibili al sostegno del FEAMP a decorrere dalla data del ritiro fino al termine del periodo di ammissibilità quale stabilito all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:288:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ritiro permanente della licenza di pesca (Art. 8 Regolamento (UE) 2015/288) — Testo vigente | Portale Normativo