Art. 9

Revisione del periodo di inammissibilità

In vigore dal 17 dic 2014
Revisione del periodo di inammissibilità A condizione che abbia una durata di almeno 12 mesi in totale, il periodo di inammissibilità: a) è ridotto di 2 mesi, nel caso delle infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 elencate ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, se per tali infrazioni vengono cancellati 2 punti a norma dell'articolo 133, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011; b) è prolungato di 12 mesi per ogni ulteriore infrazione grave commessa dall'operatore durante il periodo di inammissibilità ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009; oppure c) in deroga alla lettera b), è prolungato in conformità delle norme di cui all', paragrafo 2, lettera c), per ogni ulteriore infrazione grave commessa dall'operatore durante il periodo di inammissibilità ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008, elencata ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX.
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