Art. 5

Inammissibilità delle domande presentate da operatori che hanno commesso una frode nell'ambito del FEP o del FEAMP

In vigore dal 17 dic 2014
Inammissibilità delle domande presentate da operatori che hanno commesso una frode nell'ambito del FEP o del FEAMP 1.   Qualora un'autorità competente abbia stabilito che un operatore ha commesso una frode nell'ambito del FEP o del FEAMP, le domande di sostegno del FEAMP presentate dall'operatore sono inammissibili a decorrere dalla data della prima decisione ufficiale che accerta la frode quale definita all' della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (9). 2.   Il periodo di inammissibilità si estende fino al termine del periodo di ammissibilità del FEAMP quale stabilito all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
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