Art. 8

Cumulo

In vigore dal 16 dic 2014
Cumulo 1.   Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all' e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale del finanziamento pubblico a favore dell'attività o del progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o dell'Unione. 2.   Gli aiuti esentati dal presente regolamento possono essere cumulati: (a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, (b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento. 3.   Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli di cui al capo III.
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Cumulo (Art. 8 Regolamento (UE) 2014/1388) — Testo vigente | Portale Normativo