Art. 9
Pubblicazione e informazione
In vigore dal 16 dic 2014
Pubblicazione e informazione
1. Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione delle seguenti informazioni in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato, a livello regionale o nazionale:
(a)
le informazioni sintetiche di cui all' nel formato standardizzato di cui all'allegato II o un link che vi dia accesso;
(b)
il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all' o un link che vi dia accesso;
(c)
le informazioni di cui all'allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 30 000 EUR.
2. Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR):
(a)
0,03-0,2;
(b)
0,2-0,4;
(c)
0,4-0,6;
(d)
0,6-0,8;
(e)
0,8-1.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.
4. Ogni regime di aiuti e ogni aiuto individuale contengono un riferimento esplicito al presente regolamento, che ne menzioni il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e alle pertinenti disposizioni specifiche del capo III oppure, se del caso, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Il testo deve includere le disposizioni di attuazione e le modifiche.
5. La Commissione pubblica sul suo sito web:
(a)
i link ai siti web sugli aiuti di Stato di cui al paragrafo 1;
(b)
le informazioni sintetiche di cui all'.
6. Gli Stati membri si conformano alle disposizioni del presente articolo entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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