Art. 11
Relazioni
In vigore dal 16 dic 2014
Relazioni
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione:
(a)
attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;
(b)
una relazione annuale, di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (20), in formato elettronico, sull'applicazione del presente regolamento, contenente le informazioni indicate nel regolamento (CE) n. 794/2004 relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui il presente regolamento si applica.
Storico versioni
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Proeli:reg:2014:1388:oj#art-11