Art. 6
Effetto di incentivazione
In vigore dal 16 dic 2014
Effetto di incentivazione
1. Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.
2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:
(a)
nome e dimensioni dell'impresa;
(b)
descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
(c)
ubicazione del progetto o dell'attività;
(d)
elenco dei costi ammissibili;
(e)
tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto o l'attività.
3. In deroga al paragrafo 2, si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(a)
la misura introduce un diritto a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e
(b)
la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l'attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per le seguenti categorie di aiuti non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:
(a)
gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, se sono soddisfatte le condizioni di cui all';
(b)
gli aiuti sotto forma di esenzioni o riduzioni fiscali adottati dagli Stati membri in conformità dell', paragrafo 1, lettera f), e dell', paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE, se sono soddisfatte le condizioni di cui all' del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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