Art. 4
Condizioni per l'esenzione
In vigore dal 16 dic 2014
Condizioni per l'esenzione
1. I regimi di aiuti, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al capo I, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del presente regolamento.
2. Le misure di aiuto sono esentate ai sensi del presente regolamento solo nella misura in cui prevedano esplicitamente che, durante il periodo di concessione dell'aiuto, i beneficiari rispettino le norme della politica comune della pesca e che, se durante tale periodo si constata che il beneficiario non rispetta tali norme, l'aiuto percepito sia rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.
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