Art. 2
Soglia di notifica
In vigore dal 16 dic 2014
Soglia di notifica
1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti a favore di progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di EUR, né agli aiuti di importo superiore a 1 milione di EUR per beneficiario e per anno.
2. Le soglie fissate al paragrafo 1 non possono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuto o dei progetti di aiuto.
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