Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 16 dic 2014
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.
2. Il presente regolamento si applica anche agli aiuti concessi alle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali in conformità dell', indipendentemente dalle dimensioni del beneficiario degli aiuti.
3. Il presente regolamento non si applica:
(a)
agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
(b)
agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
(c)
agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
(d)
agli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, ad eccezione di quelli destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali;
(e)
ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali;
(f)
agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera (e);
(g)
agli aiuti a favore di interventi che non sarebbero stati ammissibili al sostegno a norma dell' del regolamento (UE) n. 508/2014;
(h)
agli aiuti concessi a imprese che non possono chiedere di beneficiare del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per i motivi indicati all', paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 508/2014.
4. Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:
(a)
gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;
(b)
gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
(c)
gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:1388:oj#art-1