Art. 44

Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali

In vigore dal 16 dic 2014
Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali 1.   I regimi di aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2.   La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata alle seguenti condizioni: (a) l'autorità pubblica competente di uno Stato membro ha riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento; e (b) esiste un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dall'impresa. 3.   Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata. 4.   I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale sono adottati entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti sono versati entro quattro anni a decorrere da tale data. 5.   I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione. I danni possono includere quanto segue: (a) danni materiali ad attivi quali edifici, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione; (b) perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi dalla data in cui si è verificata la calamità. 6.   Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità. 7.   La perdita di reddito è calcolata sottraendo: (a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nell'anno della calamità naturale, o in ciascun anno successivo su cui incide la distruzione totale o parziale dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno, (b) dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nei tre anni precedenti la calamità naturale o una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti la calamità naturale, escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa, per il prezzo medio di vendita ricavato. 8.   Il danno è calcolato individualmente per ciascun beneficiario. 9.   L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.
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Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali (Art. 44 Regolamento (UE) 2014/1388) — Testo vigente | Portale Normativo