Art. 46

Disposizioni transitorie

In vigore dal 16 dic 2014
Disposizioni transitorie 1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'. 2.   Gli aiuti concessi prima del 1o luglio 2014 in virtù di regolamenti adottati a norma dell' del regolamento (CE) n. 994/98 precedentemente in vigore sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. 3.   Gli aiuti non esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato in applicazione del presente regolamento o di altri regolamenti adottati a norma dell' del regolamento (CE) n. 994/98 precedentemente in vigore sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili. 4.   Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati dal regolamento stesso continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:1388:oj#art-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni transitorie (Art. 46 Regolamento (UE) 2014/1388) — Testo vigente | Portale Normativo