Art. 5

Deroga

In vigore dal 26 nov 2014
Deroga Ove siano stati individuati operatori segnalanti ai sensi dell', paragrafi 3 o 4, una BCN può decidere che gli operatori segnalanti possano trasmetterle statistiche giornaliere sul mercato monetario una volta alla settimana prima delle 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo alla fine della settimana alla quale i dati sono riferiti se, per ragioni operative, essi non sono in grado di adempiere all'obbligo di segnalazione quotidiana. La BCE può dettare condizioni per l'applicazione della deroga da parte delle BCN.
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