Art. 3

Obblighi di segnalazione statistica

In vigore dal 26 nov 2014
Obblighi di segnalazione statistica 1.   Ai fini dell'elaborazione periodica di statistiche sul mercato monetario, gli operatori segnalanti effettuano le segnalazioni alla BCN dello Stato membro in cui risiedono su base consolidata fornendo, anche per tutte le loro succursali dell'Unione o dell'EFTA, informazioni statistiche giornaliere relative agli strumenti di mercato monetario. Le informazioni statistiche richieste sono specificate negli allegati I, II e III. La BCN trasmette le informazioni statistiche ricevute dagli operatori segnalanti alla BCE in conformità all', paragrafo 2, del presente regolamento. 2.   Le BCN definiscono e attuano le modalità di segnalazione cui devono attenersi gli operatori segnalanti in relazione agli strumenti del mercato monetario. Tali modalità assicurano la fornitura delle informazioni statistiche richieste e consentono un'accurata verifica sul rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità a concetti e revisioni di cui all'allegato IV. 3.   Nonostante l'obbligo di segnalazione previsto al paragrafo 1, una BCN può decidere che gli operatori segnalanti selezionati ai sensi dell', paragrafi 2, 3 e 4 residenti nello Stato membro della BCN segnalino le informazioni statistiche specificate negli allegati I, II e III alla BCE. La BCN informa al riguardo la BCE e gli operatori segnalanti, dopo di che la BCE definisce e attua le modalità di segnalazione cui devono attenersi gli operatori segnalanti e assume il compito di raccogliere i dati richiesti direttamente dagli operatori segnalanti. 4.   Se una BCN ha selezionato operatori segnalanti aggiuntivi e dato loro la comunicazione di cui all', paragrafo 6, questi segnalano con cadenza quotidiana alla BCN informazioni statistiche relative agli strumenti del mercato monetario. La BCN trasmette le informazioni statistiche ricevute dagli operatori segnalanti aggiuntivi alla BCE su richiesta di quest'ultima in conformità all', paragrafo 2, del presente regolamento. 5.   Le BCN definiscono e attuano le modalità di segnalazione cui devono attenersi gli operatori segnalanti aggiuntivi, in conformità agli obblighi nazionali di segnalazione statistica. Le BCN assicurano che le modalità di segnalazione stabilite a livello nazionale impongano agli operatori segnalanti aggiuntivi il rispetto di obblighi equivalenti a quelli imposti dagli articoli da 6 a 8, 10, paragrafo 3, 11 e 12 del presente regolamento. Le BCN assicurano che tali modalità consentano l'acquisizione delle informazioni statistiche richieste e permettano un'accurata verifica sul rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità a concetti e revisioni di cui all'allegato IV.
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