Art. 4
Tempestività
In vigore dal 26 nov 2014
Tempestività
1. Ove una BCN decida, ai sensi dell', paragrafo 3, che gli operatori segnalanti segnalino le informazioni statistiche indicate agli allegati I, II e III direttamente alla BCE, gli operatori segnalanti trasmettono tali informazioni alla BCE nel modo di seguito indicato.
a)
I dati raccolti dagli operatori segnalanti selezionati ai sensi dell', paragrafo 2, sono trasmessi alla BCE una volta al giorno tra le ore 18:00 del giorno di contrattazione e le ore 7:00 orario dell'Europa centrale (Central European Time, CET) del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo al giorno di contrattazione.
b)
I dati raccolti dagli operatori segnalanti selezionati ai sensi dell', paragrafi 3 e 4, sono trasmessi alla BCE una volta al giorno tra le ore 18:00 CET del giorno di contrattazione e le ore 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo al giorno di contrattazione.
c)
I dati rispetto ai quali la BCN gode di una deroga ai sensi dell' sono trasmessi alla BCE una volta alla settimana tra le ore 18:00 del giorno di contrattazione e le ore 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo alla fine della settimana alla quale i dati sono riferiti.
2. In ogni caso diverso da quello di cui al paragrafo 1, le BCN trasmettono alla BCE le informazioni statistiche giornaliere sul mercato monetario indicate negli allegati I, II e III ricevute dagli operatori segnalanti nel modo di seguito indicato.
a)
I dati raccolti da operatori segnalanti individuati ai sensi dell', paragrafo 2, sono trasmessi alla BCE una volta al giorno prima delle ore 7:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo al giorno di contrattazione.
b)
I dati raccolti da operatori segnalanti individuati ai sensi dell', paragrafi 3 e 4, sono trasmessi alla BCE una volta al giorno prima delle ore 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo al giorno di contrattazione.
c)
I dati raccolti da operatori segnalanti aggiuntivi individuati ai sensi dell', paragrafo 6, sono trasmessi alla BCE una volta al giorno prima delle ore 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo alla data di contrattazione, una volta alla settimana prima delle ore 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo alla fine della settimana alla quale i dati sono riferiti, ovvero una volta al mese prima delle ore 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 dopo la fine del mese al quale i dati sono riferiti. Le BCN determinano la frequenza di segnalazione e ne informano prontamente la BCE. Le BCN possono riesaminare annualmente la frequenza di segnalazione.
d)
I dati rispetto ai quali la BCN gode di una deroga ai sensi dell' sono trasmessi alla BCE una volta alla settimana prima delle ore 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo alla fine della settimana alla quale i dati sono riferiti.
3. Le BCN stabiliscono i termini entro i quali devono ricevere i dati dagli operatori segnalanti al fine di rispettare le proprie scadenze segnaletiche, come specificate nel paragrafo 2, e li comunicano agli operatori segnalanti.
4. Qualora una scadenza di cui ai paragrafi 1 o 2 cada in un giorno di chiusura di TARGET2, essa è prorogata al successivo giorno di operatività di TARGET2, come indicato sul sito Internet della BCE.
Storico versioni
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