Art. 6
Fusioni, scissioni, riorganizzazioni e insolvenze
In vigore dal 26 nov 2014
Fusioni, scissioni, riorganizzazioni e insolvenze
1. In caso di operazioni di fusione, scissione, scorporo o di qualunque altro tipo di riorganizzazione che possa incidere sull'adempimento degli obblighi statistici, l'operatore segnalante interessato, una volta che l'intenzione di realizzare tale operazione sia divenuta di pubblico dominio e in ragionevole anticipo rispetto a quando l'operazione inizierà a produrre effetti, informa la BCE e la BCN competente delle procedure previste per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento. Inoltre, l'operatore segnalante dà comunicazione dell'operazione alla BCE e alla BCN interessata entro 14 giorni dal suo perfezionamento.
2. Se un'operatore segnalante si fonde con un altro soggetto mediante incorporazione ai sensi della direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) ed uno dei soggetti partecipanti alla fusione era un operatore segnalante, il soggetto originato dalla fusione continua ad effettuare le segnalazioni ai sensi del presente regolamento.
3. Se un operatore segnalante si fonde con un altro soggetto mediante la costituzione di una società nuova ai sensi della direttiva 2011/35/UE e uno dei soggetti che partecipano alla fusione era un operatore segnalante, il soggetto risultante dalla fusione continua a effettuare le segnalazioni se rientra nella definizione di operatore segnalante.
4. Se un operatore segnalante si scinde in due o più soggetti mediante incorporazione o costituzione di nuove società ai sensi della Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio (13) e uno dei nuovi soggetti è un operatore segnalante, le segnalazioni sono effettuate dal nuovo soggetto ai sensi del presente regolamento. La scissione comprende altresì operazioni di scorporo per effetto delle quali un operatore segnalante trasferisce tutte le proprie attività o parte di esse a una nuova società in cambio di azioni della nuova società.
5. Se un operatore segnalante diviene insolvente, perde la propria licenza bancaria o cessa altrimenti di esercitare l'attività bancaria, come confermato dall'autorità di vigilanza competente, esso cessa di essere soggetto a obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento.
6. Ai fini del paragrafo 5, un operatore segnalante è considerato insolvente se ricorre una o più delle seguenti ipotesi:
a)
l'operatore segnalante effettua una cessione generale a beneficio dei creditori o al fine di addivenire a una riorganizzazione, a un concordato preventivo o a un concordato fallimentare con i creditori;
b)
l'operatore segnalante riconosce per iscritto la propria incapacità di pagare i propri debiti alla scadenza;
c)
l'operatore segnalante richiede, acconsente o presta acquiescenza alla nomina di un fiduciario, amministratore, curatore fallimentare, liquidatore o analogo ufficiale anche limitatamente all'intera sua proprietà o a una parte significativa di essa;
d)
è presentata o depositata dinanzi ad un'autorità giurisdizionale o presso altro organo o autorità competente un'istanza per l'apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell'operatore segnalante, escluse quelle presentate da una controparte in relazione a obbligazioni dell'operatore segnalante nei suoi confronti;
e)
l'operatore segnalante è posto in liquidazione o diviene insolvente ovvero è ammesso a procedure analoghe ovvero questi o un ente pubblico o altro soggetto o persona presenta istanza per la sua riorganizzazione, ammissione al concordato preventivo o fallimentare, ristrutturazione, amministrazione, liquidazione o scioglimento o analogo rimedio ai sensi di qualsivoglia disposizione legale o regolamentare presente o futura, ove tale istanza non sia sospesa o respinta entro trenta giorni dalla sua presentazione, eccezion fatta per il caso di istanza di liquidazione o altra procedura analoga, rispetto alle quali il termine di trenta giorni non si applica;
f)
è nominato un fiduciario, un amministratore, un curatore fallimentare, un liquidatore o un altro analogo ufficiale per l'operatore segnalante o limitatamente all'intera sua proprietà o a una parte significativa di essa; ovvero
g)
è convocata una riunione dei creditori al fine di valutare l'ammissione a una procedura di concordato (o ad altra procedura analoga).
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